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20/02/1993 - Supplemento ordinario n. 6 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 5

PARTE I

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

STATUTO DEL COMUNE DI ORIOLO ROMANO

(Approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 4 ottobre 1991, n. 135 e 16 luglio 1992, n. 73, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142)

Modificato con atto C.C. n. 89 del 14 luglio 1994.

Modificato con atto del C.C. n. 60 del 3 settembre 2001

 

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1
AUTONOMIA E RUOLO DEL COMUNE

1 - Il Comune di Oriolo Romano rappresenta la Comunità di coloro che vivono nel territorio comunale. Ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico perseguendo le finalità stabilite dal presente statuto ed i principi generali sanciti dalla Costituzione e dalla legge 6 giugno 1990 n°. 142.

2 - Ha autonomia statutaria,organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. Ha podestà regolamentare che esercita secondo i principi del presente statuto.

3 - Assume come principi informatori della propria attività quelli della solidarietà e della sussidiarietà.

4 - E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita,altresì,secondo le leggi statali e regionali,le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

5 - Sostiene libere forme associative,la loro costituzione e il loro potenziamento: favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione. Promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti della Amministrazione Comunale e l'accesso alle strutture e ai servizi da parte delle Organizzazioni di volontariato e delle altre Associazioni.

6 - Gestisce servizi di competenza dello Stato,previsti dalla legge.

 

ART. 2

PRINCIPI PROGRAMMATICI

1 - Il Comune di Oriolo Romano ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a - l'ordinata convivenza sociale;

b - la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini garantendo pari opportunità di realizzazione sociale per le donne e gli uomini;

c - Il superamento degli squilibri economici,sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito promuovendo la solidarietà tra cittadini con particolare riguardo,ai poveri, agli stranieri ed ai più svantaggiati,anche attraverso la collaborazione con gli Enti  istituti  e associazioni di volontariato in funzione di una sempre più alta qualità della vita

d - La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata,anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo,economico e di cooperazione;

e - Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone;

f - L'effettività del diritto allo studio e alla cultura;

g - la tutela delle realtà religiose;

h - La promozione di convenzioni a diverso titolo con altri Comuni interessati ad esercitare conGiuntamente funzioni ed erogare servizi;

i - La tutela e la valorizzazione della famiglia, nucleo giuridico, sociale,comunità di solidarietà adatta con peculiarità ad insegnare e trasmettere valori culturali,etici,sociali,spirituali e religiosi essenziali per lo sviluppo ed il benessere dei propri membri e della Società;

1 - La partecipazione attiva alle associazioni di Enti Locali a carattere nazionale ed internazionale,favorendo in particolare ogni iniziativa di inserimento della Comunità nell'Europa Unita .

2 - Il Comune nell'ambito delle sue competenze concorre a garantire,il diritto alla salute,attua idonei strumenti per renderlo effettivo,con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro,alla tutela della maternità e della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale,con speciale riferimento agli anziani,ai minori,agli inabili ed invalidi.

3 - Il Comune promuove,incoraggia e favorisce lo Sport,in particolare quello dilettantistico, ed il Turismo,soprattutto quello sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità,il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi e associazioni culturali,ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture,servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli, agli Enti,organismi ed associazioni. I modi di utilizzo delle strutture dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento,che dovrà altresì prevedere il concorso degli utenti,alle spese di gestione,salvo che non ne sia riconosciuta dall’Amministrazione la gratuità per particolare finalità di carattere sociale.

3bis) “E’ istituita la Consulta dello Sport quale organo di direzione e programmazione delle attività sportive e delle iniziative ad esse collegate.

I membri della Consulta vengono nominati dal Sindaco o suo delegato sentite le Associazioni ed i gruppi sportivi presenti sul territorio. Tra questi il Sindaco o suo delegato nomina il Presidente.

La Consulta si riunisce nella Sede Comunale, ed ha a disposizione le strutture comunali per la propria attività”;

4 - Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento.

5 - Il Comune tutela il patrimonio storico,artistico,archeologico e ambientale, ne favorisce lo sviluppo e la valorizzazione nell'interesse della comunità,ne garantisce la fruizione.

6 - Il Comune promuove e valorizza la conservazione e lo sviluppo del proprio patrimonio culturale,anche nelle sue peculiari espressioni di religione, di lingua, di costume e di tradizioni locali.

7 - Il Comune promuove lo sviluppo economico della comunità in particolare:

a) coordina le attività commerciali in accordo con le associazioni di imprenditori e consumatori,favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;

b) Tutela e promuove lo sviluppo dell'Agricoltura,assicurando collaborazione ai produttori singoli o associati;

c) -Favorisce lo sviluppo dell’ 'Artigianato con particolare riguardo a quello artistico,promuovendo iniziative atte a stimolarne l'attività ed a consentire la più vasta collocazione del prodotto sul mercato,anche mediante forme di associazione e cooperazione;

d) Tutela e favorisce lo sviluppo delle attività turistiche,sostenendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature ricreative e dei servizi di informazione;

8 - Il Comune organizza le sue strutture in modo da realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi,basata su criteri che individuino la responsabilità degli organi e del personale,attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

 

ART. 3

STEMMA, GONFALONE, TITOLO DI CITTA'

1 - Il Comune ha,come suo segno distintivo, lo Stemma costituito da un Pellicano che si lacera il petto per nutrire i propri nati con sottostante scritta "In hoc consistit verus amor".

2 - Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone.

 

ART. 4

TERRITORIO

1 - Il Comune di Oriolo Romano comprende la parte del suolo nazionale attribuita dallo Stato e definita negli atti del Catasto terreni. Il territorio comunale ha una superficie di Chilometri quadrati 192 e confina con i Comuni di Vejano, Bassano Romano, Bracciano, Manziana e Canale Monterano.

 

ART. 5

ALBO PRETORIO

1 - Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione dei regolamenti, delle deliberazioni, delle ordinanze dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo le modalità e per i periodi di tempo stabiliti dalla legge.

2 - Il Segretario del Comune è responsabile delle pubblicazioni.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

 

ART. 6

ORGANI ISTITUZIONALI

1 - Sono Organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2 - Spettano agli Organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3 - La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi,per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

 

ART. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

1 - Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2 - Provvede all'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere e ad ogni atto inerente la loro posizione.

3 - Il Consiglio ha competenza per i seguenti atti fondamentali:

a - Lo statuto dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b - I programmi, il Bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni conti consuntivi,le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero i programmi annuali  e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c - le proposte da presentare alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

d - la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale,le piante organiche e le relative variazioni;

e - le convenzioni tra Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia,la costituzione e la modificazione di forme associative;

f - l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

g - l'assunzione diretta dei pubblici servizi,la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

h - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi,la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi,la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato;

i - gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

l - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

m - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

n - gli  acquisti e le alienazioni immobiliari,le relative permute,gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque,non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e del Segretario Comunale;

o - la definizione degli indirizzi per la  nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti,aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

p - La nomina  del difensore civico;

 

q - il Consiglio,ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della legge 8.6.90 n 142,deve adottare, i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

 

ART. 8

REGOLAMENTI COMUNALI

1 - II Consiglio adotta e modifica,con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, distinti regolamenti,tra i quali,oltre quelli obbligatori e quant'altri previsti o richiesti,quelli per:

a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale;

b) L'organizzazione ed il funzionamento degli organi non elettivi e degli uffici comunali;

c) L'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni;

d) l'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti di partecipazione.

 

ART. 9
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1 - L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti che deve prevedere in particolare:

a) Il funzionamento del Consiglio e delle sue commissioni, permanenti e speciali;

b) La pubblicità dell'attività consiliare;

c) Il procedimento di approvazione della mozione di sfiducia;

d) Abrogata;

e) L'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;

2 Il Regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi:

a) Disciplinare in modo distinto i diritti e i doveri dei singoli consiglieri, dei gruppi consiliari,del Sindaco della Giunta comunale in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;

b) Assicurare l'attuazione del programma della Giunta Comunale nei tempi da essa stabiliti, salvo il diritto di tutti i gruppi consiliari ad esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte del programma;

c) Disciplinare i diritti e i doveri dei consiglieri comunali,il loro diritto di accesso alle informazioni.

 

ART. 9 BIS

SCIOGLIMENTO E SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale viene sciolto:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazione di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

c) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

d) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

e) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

 

ART. 9 TER
SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1) nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2) nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a
norma del comma 1.

 

ART. 10

I CONSIGLIERI COMUNALI

1 - I Consiglieri,quali rappresentanti della comunità comunale rispondono ad essa in costanza del mandato elettorale,secondo le modalità previste dal regolamento. Esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2 - I Consiglieri hanno dritto di ottenere dagli uffici comunali, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio,nei modi e nelle forme previsti dal regolamento.

3 - I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione,interpellanza,mozione,emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria e va resa nei termini previsti dal regolamento.

 

ART. 11

CONSIGLIERE ANZIANO

E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81. A parità di voti prevale l'età. Esso svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

 

ART. 12

GRUPPI CONSILIARI

1 - I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento. Ciascun gruppo comunica per iscritto al Sindaco il nominativo del Capogruppo.

 

ART. 13

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1 - Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco, che ne determina l'ordine del giorno.

2 - Il Consiglio Comunale si riunisce nell'apposita sala all'interno della sede Municipale ovvero in altre sedi ritenute opportune dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari.

 

ART. 14

LA GIUNTA COMUNALE

1 - La Giunta Comunale, organo di governo generale del Comune, è costituita dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da quattro Assessori da lui nominati.

2 - Un Assessore potrà essere nominato tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa;

3 - Non possono essere nominati alla carica di Assessore esterno coloro che hanno partecipato alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Oriolo Romano;

4 - L'Assessore esterno partecipa al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega;

5 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco che dovrà essere Assessore di estrazione consiliare, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. II Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

7 - La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione del programma e sulle eventuali variazioni ed  integrazioni del medesimo.

 

ART. 15

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1 - Il Sindaco determina gli argomenti da porre all’ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei componenti, arrotondata all’unità superiore.

2 - Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l'unità, dello indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3 - La Giunta delibera con l'intervento di almeno due suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni dichiarate immediatamente  eseguibili sono adottate con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei suoi componenti.

4 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Il Voto è palese.

5 - Su invito, anche verbale, del Sindaco possono essere ammessi ad assistere ai lavori della Giunta, senza dritto di voto, Consiglieri Comunali ed esperti per trattare specifici argomenti.

6 - Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7 - Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario stesso, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

 

ART. 16

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1 - La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario,riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività,ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2 - La Giunta provvede,con finalità di efficienza  ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica  patrimoniale nonché quella del personale,fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio Comunale.

3 - Compete alla Giunta in particolare:

- Predisporre il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio;

- La materia delle liti attive e passive,delle rinunce e delle transazioni;

- L'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi;

- Le spese relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione, e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- I Contributi,le indennità,i compensi,i rimborsi ed esenzioni ad Amministratori, a dipendenti o a terzi;

- I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale,ferme restando le competenze riservate al Consiglio Comunale e attribuite al Segretario Comunale;

- Deliberare le variazioni al Bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa;

- Ogni altro atto che non rientra nelle competenze del Sindaco e del Segretario.

 

ART. 17
IL SINDACO

1 - Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

Il Sindaco rappresenta l'ente, nomina i componenti della Giunta, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2 - Il Sindaco provvede a:

a) Sovraintendere alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;

b) Distribuire specifici compiti su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate al fine di coordinare e promuovere l'attività degli Assessori;

c) Sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei medesimi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli Organi comunali, il Sindaco provvede a contestarli con atto scritto al responsabile dell'ufficio;

d) Rappresentare il Comune nella assemblea dei Consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone comunicazione al Consiglio, entro sessanta giorni dalla nomina. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando
contestualmente il nuovo delegato;

e) Promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi;

f) Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Provvede alla sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, o cessati dall'ufficio per altra causa dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

g) Vietare l'esibizione degli atti dell'Amministrazione comunale, ai sensi del regolamento;

h) Esercitare le azioni possessorie o cautelari nell'interesse del Comune;

i) Irrogare le sanzioni disciplinari ai dipendenti comunali più gravi della censura, su conforme decisione della Commissione di disciplina;

l) Sospendere nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali, riferendone alla Giunta e alle organizzazioni Sindacali di appartenenza dei sospesi;

m) Indire i Referendum Comunali;

n) Impartire nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive;

 

3 - Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4 - Il Sindaco emana Ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti. Nella materia di competenza comunale il Sindaco emana altresì Ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano state preventivamente approvati piani o programmi per l'emergenza, la Ordinanza si attiene agli stessi,motivando le eventuali difformità.

5 - Il Sindaco provvede inoltre,nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale,a coordinare gli orari degli esercizi comunali e della attività  commerciali su aree pubbliche,dei servizi pubblici,nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,al fine di armonizzare 1'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6 - Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i
termini di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n. 29/93 nonché dallo statuto e regolamento comunale.

7 - Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
8 - Il Sindaco esercita altresì le funzioni demandategli dalle leggi regionali.

9 - Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio della richiesta di accordi di programma che intenda promuovere, indicando gli Enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento per il quale sia ritenuto necessario l'accordo di programma, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo.

10 - Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto per gli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Il Sindaco che ricusi di giurare nei termini prescritti o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, si intende decaduto dall'Ufficio.

11 - Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli Uffici e dei servizi del Comune.

 

ART. 18

DELEGAZIONI DEL SINDACO

1 - Il Sindaco ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori ed a Consiglieri Comunali.

2 - Nell'esercizio delle funzioni delegate gli Assessori o  Consiglieri sono responsabili di fronte al Sindaco.

3 - Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4 - Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5 - Gli Assessori o i Consiglieri cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

6 - Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

 

ART. 19
SOSTITUZIONE DEL SINDACO

1) II Sindaco, in caso di concomitante assenza del Vicesindaco è sostituito dall'Assessore;

2) In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, subentra il consigliere anziano.

 

ART. 19 BIS

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA,
SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2) II Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 14-bis della legge 1° gennaio 1992,n. 16.

3) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4) Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

 

ART. 19 TER
MOZIONE DI SFIDUCIA

1) II voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2) II Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

  

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

ART. 20

TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1 - Le disposizioni del titolo III dello Statuto Comunale si applicano,oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Oriolo Romano:

a) Ai cittadini residenti nel Comune di Oriolo Romano non ancora elettori,salvo casi in cui sia espressamente richiesta la maggiore età;

b) Ai cittadini non residenti nel Comune di Oriolo Romano,ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio;

c) Agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Oriolo Romano.

  

 ART. 21
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

1 - Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2 - I documenti amministrativi del Comune sono pubblici,ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione,conformemente a quanto previsto dal regolamento.

3 - In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale,nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.

4 - Il regolamento:

a) Assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi;

b) Indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione,a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali;

5 - Detto regolamento dovrà essere approvato entro un anno dalla entrata in vigore del presente statuto;

6 - Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini,con particolare riguardo:

a) Ai Bilanci preventivi e consuntivi;

b) Agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

c) Alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;

d) Ai regolamenti;

e) Ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

 

ART. 22
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1 - Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato,la loro costituzione e potenziamento,quali strumenti di formazione dei cittadini;

2 - Per il raggiungimento nelle finalità di cui al comma precedente, il Comune:

a) favorisce le attività ed i programmi dell’associazionismo e organizzazioni  di volontariato,anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b) Favorisce l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali,statali e comunitari interessanti l'associazionismo;

c) Garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;

3 - Determina con il regolamento le modalità e criteri attraverso i quali Associazioni, organizzazioni, movimenti o comitati di cittadini,che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture,servizi e ai contributi.

 

ART. 23

DIRITTO DI INIZIATIVA

1 - L'iniziativa popolare per la formazione propositiva dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa che rechi non meno di duecento sottoscrizioni raccolse nei tre mesi precedenti al deposito.

2 - Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello statuto;

b) revisione dei regolamenti;

c) Provvedimenti concernenti tributi o tariffe;

d) Strumenti urbanistici generali ed espropriazione per pubblica utilità;

e) Provvedimenti di nomina,designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,Aziende o Istituzioni;

f) Provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni d'immobili,permute, appalti o concessioni.

3 - Il Regolamento disciplina:

- Le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

- Gli strumenti messi a disposizione dal Comune per l'esercizio del diritto;

- Le modalità di esame della proposta,in merito alla quale il Consiglio Comunale deve comunque deliberare.

 

ART. 24

REFERENDUM CONSULTIVO

1 - Sono previsti Referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2 - Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe,su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali,su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3 - Soggetti promotori dei Referendum possono essere:

- 400 persone, ivi compresi gli Stranieri e gli Apolidi residenti nel Comune di Oriolo Romano da almeno tre anni.

4 - Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5 - La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.

6 - I Referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all'anno,nel periodo compreso tra il quindici aprile ed il trenta giugno. La data di effettuazione è indicata con provvedimento del Sindaco,da emanarsi entro il 28 febbraio,in base alla deliberazione di cui al comma due. Non possono essere proposti Referendum consultivi,ne possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e
la proclamazione degli eletti. In ogni caso i Referendum Consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

7 - Quando il Referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.

8 - La votazione per il Referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. Possono partecipare alla votazione anche gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune da almeno tre anni.

9 - Il quesito sottoposto a Referendum è approvato,se alla votazione ha partecipato almeno il 51% degli elettori aventi diritto e se è ragGiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

10 - Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti d'indirizzo.

11 - In tutti i casi in cui per una determinata iniziativa si sia proceduto a Referendum consultivo, se l’Amministrazione provvede in senso difforme rispetto all'esito del referendum stesso,o tenuta a fornire adeguata motivazione relativamente alle ragioni di pubblico interesse che non consentono di seguire l'esito referendario. In tal caso, il Consiglio Comunale decide   a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.